Leggi Regionali sui Campeggi

Per chi volesse campeggiare nella nostra regione, ecco riportate le leggi da seguire.

Qui si può scaricare il testo per intero.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTENDAMENTI OCCASIONALI
Art. 19
(Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda)

1. Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da
enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali, in località non servite da complessi
ricettivi all’aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo.
2. Possono essere altresì autorizzati, per un periodo massimo di sessanta giorni, i campeggi mobili in tenda organizzati,
esclusivamente a favore di propri associati, da enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione degli scopi
sociali e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati, oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i
servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute
pubblica.
3. Il Sindaco autorizza gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili di cui ai commi 1 e 2, sentita la struttura
regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, nonché l’autorità sanitaria locale circa la salubrità dell’area
prescelta.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende, realizzati a quote superiori a
metri 2.500 slm.

Art. 20
(Divieti)

1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 19, è vietata ogni forma di sosta o di soggiorno in tenda, anche per periodi inferiori
alle ventiquattro ore.

Art. 21
(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 20 comporta, a carico dei contravventori,
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro
1.700.

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